| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 13/12/20053. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autoritā adotta, sulla base delle finalitā di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autoritā di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali: a) le assegnazioni vengono effettuate da Terna secondo disposizioni dell'Autoritā adottate in coerenza con i criteri della successiva lettera d); b) sono disponibili all'Acquirente unico S.p.a., per garantire una fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, diritti di importazione sulla capacitā di trasporto in misura non superiore al 26% della capacitā assegnabile dalle autoritā italiane alle frontiere elettriche settentrionali e meridionale, come determinata in base all'art. 3, comma 1; la restante quota č destinata ai clienti del mercato libero; c) vengono introdotte misure di carattere generale e non discriminatorio per promuovere la pluralitā degli assegnatari, anche tenendo conto delle quote di capacitā di trasporto assegnate autonomamente da operatori di sistemi elettrici esteri; d) l'assegnazione di diritti di importazione sulla capacitā di trasporto č effettuata salvaguardando l'economicitā delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi, nell'ambito di procedure concorsuali; e) ai fini della determinazione delle quantitā richieste da ciascun operatore per le assegnazioni di cui alla lettera d), fanno fede i consumi di energia elettrica, con modalitā coerenti a quelle di cui al punto 4 della deliberazione dell'Autoritā del 29 novembre 2005, n. 248/05, come certificati dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo; f) l'Autoritā provvede a disciplinare la eventuale cessione tra operatori dei diritti di importazione sulla capacitā di trasporto giā assegnati, attraverso un sistema organizzato di scambi basato su criteri di mercato, in coerenza agli orientamenti riportati in allegato al regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, nonchč la cessione o l'acquisizione dei medesimi diritti da parte dell'Acquirente unico S.p.a. nei casi rispettivamente di uscita o di rientro dei clienti finali dal o nel mercato vincolato. 4. L'utilizzo della capacitā di trasporto č determinato sulla base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, relative alla esecuzione di scambi transfrontalieri da parte di operatori esteri e nazionali, che vengono poste sul mercato elettrico secondo disposizioni dell'Autoritā, in coerenza con la vigente struttura e funzionamento del mercato stesso. Art. 3 - Capacitā di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione 1. La capacitā di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2006 ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia č pari alla corrispondente capacitā di trasporto garantita da Terna, come determinata in premessa per quanto riguarda le frontiere settentrionali e la frontiera meridionale, al netto: a) limitatamente alle frontiere con la Francia e la Svizzera, della capacitā relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di cui all'art. 5; b) limitatamente alle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della capacitā di trasporto risultante dall'attuazione di quanto previsto al punto a); c) limitatamente alla frontiera elettrica con la Svizzera, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al mas simo, al 50% della capacitā di trasporto risultante dall'attuazione di quanto previsto al punto a), nonchč di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di sei anni a partire dal 2005, riservata alla societā Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attivitā produttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004; d) limitatamente alla frontiera nord-ovest, delle riserve di cui all'art. 4 sulla quota parte assegnabile da Terna. 2. La quota di capacitā assegnabile annualmente, come determinata al comma 1, č attribuita, nel rispetto delle quote di cui all'art. 2, comma 3, lettera b): a) a clienti del mercato libero, eventualmente operanti tramite mandato esclusivo a grossisti; b) all'Acquirente unico S.p.a. per la destinazione al mercato dei clienti vincolati. Art. 4 - Assegnazione di capacitā di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali 1. Terna assegna per l'anno 2006 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Cittā del Vaticano una quota parte della capacitā di interconnessione assegnabile di ampiezza costante in tutte le ore, nella misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, sulle frontiere della frontiera nord-ovest, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa alla medesima capacitā, come determinate dalla medesima Terna sulla base delle richieste di tali Stati e, comunque, nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato. 2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacitā di trasporto di cui al comma 1 puō essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui č stata assegnata la predetta capacitā di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro delle attivitā produttive e all'Autoritā le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni. 3. Terna assegna per l'anno 2006 alla Edison S.p.a. la capacitā di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta D.M. 13/12/2005 - Determinazione modalitā e condizioni delle importazioni di energia elettrica anno 2006. presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 32 MW per la quantitā di energia relativa all'anno 2006 e verifica, in accordo con la societā interessata, la possibilitā di rientro graduale dell'energia avente titolo non transitata negli anni precedenti in misura pari a 15 MW. Art. 5 - Capacitā di trasporto relativa a contratti pluriennali per l'importazione di energia 1. La quota di capacitā di trasporto su base annuale strettamente necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulle frontiere settentrionali con gli Stati confinanti in cui hanno sede le controparti estere titolari dei singoli contratti pluriennali, nella misura comunque non superiore a 2.000 MW, č riservata al titolare italiano dei contratti medesimi. 2. L'energia elettrica importata dal titolare italiano dei contratti pluriennali, come derivante dall'utilizzo della quota di capacitā di cui al comma 1, č interamente ceduta dal medesimo titolare all'Acquirente unico S.p.a., ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato, alle condizioni fissate dal decreto del Ministro delle attivitā produttive 13 dicembre 2005 ed una volta adempiuti dallo stesso titolare, tutti gli obblighi relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla capacitā di trasporto sul territorio nazionale. Art. 6 - Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero delle attivitā produttive ed all'Autoritā lo stato di avanzamento delle attivitā relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacitā di trasporto. 2. Il presente decreto č inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Ministero delle attivitā produttive. Roma, 13 dicembre 2005 Il Ministro: Scajola |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|